Il caso di Sethunya e Zahir. Una storia di diritti negati… a lieto fine
Tra i numerosi utenti dello Sportello Sociale di Cittadini del Mondo, che hanno avuto difficoltà per il rinnovo o il primo rilascio del permesso di soggiorno a causa di un abuso compiuto dall’ufficio immigrazione della Questura di Roma, alcuni sono meritevoli di attenzione in quanto le vie legali si sono strettamente legate con quelle sanitarie.
È il caso di due gemelli nati prematuri, alla 27esima settimana e in sofferenza fetale. I bambini presentano fin da subito problematiche legate allo sviluppo cognitivo e motorio, necessitano perciò di un pediatra che possa regolarmente visitarli, una presa in carico da parte del TSMREE (Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva) per quanto concerne l’inizio immediato di una riabilitazione neuropsicomotoria (ancora in corso), l’accesso alla procedura di invalidità e accompagnamento e alla Legge 104.
I minori accompagnati seguono come ogni minore di nazionalità terza le sorti burocratiche del genitore che ne ha carico, in questo caso la madre. La signora si è infatti prontamente recata presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma sito in Via Patini 23 per richiedere il primo rilascio del permesso di soggiorno per i due gemelli. L’ufficio le ha negato tale rilascio consegnandole un provvedimento di diniego previsto dall’art. 10 bis della L.241/1990 a fronte della sua richiesta.
Questo strumento introdotto nel nostro ordinamento attraverso la Legge n. 15 del 2005 prevede che la Pubblica Amministrazione (l’Ufficio Immigrazione) nel procedimento ad istanza di parte (la richiesta di rilascio del permesso per i gemelli), debba comunicare i motivi che giustificano il diniego prima di formulare un provvedimento che modifichi la sfera individuale del soggetto. Rigettando la richiesta di primo rilascio del permesso per i gemelli per mancanza del requisito della residenza, l’amministrazione ha commesso un profondo abuso. I requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno, e in particolare per il primo rilascio, sono per legge ben altri e non attengono alla residenza.
La madre dei gemelli è di origine eritrea, ha un permesso accordato dalla Commissione Territoriale di Siracusa nel 2011 rilasciante la protezione internazionale per status (rifugiato politico) e vivendo a Palazzo Selam da prima del 2014 è residente nella medesima via in cui è ubicato il palazzo: Via Arrigo Cavalieri 8. Questo indirizzo non è più accettabile come valido per la registrazione anagrafica in quanto a partire dal 28 marzo 2014, l’art. 5 della legge Renzi-Lupi stabilisce che “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.” A partire da questo momento perciò tutti i nuovi arrivati a Palazzo Selam sono stati registrati all’ufficio anagrafe con l’indirizzo di residenza fittizia Via Modesta Valenti.
L’abuso dell’amministrazione si rintraccia nel fatto che la legge non prevede nei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno quello della residenza.
I primi problemi nella lunga trafila di operazioni amministrative e legali che la madre ha dovuto affrontare per l’accesso a i servizi di cui sopra è stata in primis l’assegnazione di un pediatra. Sono infatti dovute intervenire le operatrici dell’associazione e la sua presidente, la Dott.ssa Donatella D’Angelo, affinché venisse spiegato agli uffici della ASL che i gemelli pur non disponendo ancora di un permesso di soggiorno proprio avessero pieno diritto ad un pediatra. Il minore non può mai essere considerato come irregolare ai sensi dell’art. 19 del TUI (testo unico sull’immigrazione), inoltre l’art. 35 della medesima legge e la Convenzione Onu art. 24 per i diritti del fanciullo garantiscono il diritto di ogni minore a beneficiare dei servizi sanitari senza alcuna discriminazione indipendentemente dalla loro nazionalità, regolarità del soggiorno o apolidia. Va sottolineato in più che il diritto all’assistenza sanitaria nella Legge “Salvini” del 2018, o meglio nella relazione illustrativa al decreto, precisa che l’esclusione dall’iscrizione anagrafica non pregiudica l’accesso al servizio sanitario così come previsto nell’accordo in materia sanitaria sottoscritto da Governo, Regioni e Province autonome il 20/12/2012.
L’ASL in quella sede ha provvisoriamente accordato ai gemelli l’iscrizione al servizio sanitario e quindi al pediatra fino a novembre 2019. Il pediatra ha poi prodotto l’impegnativa necessaria per l’inizio immediato del percorso neuropiscomotorio per entrambi i bambini.
L’accesso invece alla procedura di invalidità e alla Legge 104 è stata soltanto avviata, poiché una volta che fosse stata accordata dai medici legali dell’INPS poteva essere fruibile soltanto tramite l’apertura di un conto postale nominale dei gemelli con gestione del genitore a carico e anche in questo caso non è stato possibile aprire il conto poiché veniva richiesta l’esibizione di un documento di riconoscimento, ovvero del permesso di soggiorno.
L’associazione ha così contattato un’avvocatessa dell’ASGI, disponibile per la rappresentanza legale dei due gemelli, in regime di gratuito patrocinio, che ha avviato un ricorso ex. art. 700 cpc.
Si tratta di un rimedio atipico, esperito soltanto laddove l’ordinamento non preveda una specifica tutela a fronte dell’immediato pregiudizio che sta subendo un determinato di diritto. In questo caso i gemelli non disponendo di un loro personale permesso di soggiorno (a cui avrebbero dovuto accedere seguendo la protezione accordata dallo stato italiano nei confronti della loro madre) vedevano pregiudicati i loro diritti fondamentali: diritto alla salute esercitato tramite un pediatra di fiducia, accesso alle cure necessarie data la loro disabilità, i diritti economici e sociali legati al riconoscimento della loro grave invalidità. L’avvocatessa ha perciò formulato una diffida a mezzo PEC nei confronti dell’ufficio immigrazione a cui non è seguita nessuna risposta. A fronte di tale silenzio la legale ha depositato un ricorso presso il tribunale ordinario di Roma, nella sezione diritti della persona e immigrazione, richiedendo l’immediato rilascio del permesso di soggiorno per i due gemelli. Il tribunale di Roma nell’estate del 2019 ha emesso un decreto con accoglimento totale rispetto alla pretesa avanzata dalla madre dei due gemelli ordinando alla Questura interessata non solo il primo rilascio del permesso dei gemelli ma anche l’immediato rinnovo del permesso della madre, in modo da consentire che il percorso temporale dei tre permessi fosse nel tempo sempre lo stesso. Va anche sottolineato che la madre dei gemelli ha potuto ritirare tale permesso soltanto a ottobre 2019 malgrado la data del decreto sopra menzionato fosse antecedente di parecchi mesi.
Soltanto da pochissimo tempo perciò è stato possibile aprire i conti postali nominali su cui i due gemelli possono ricevere le pensioni di invalidità e accompagnamento.